Ecobonus: caratteristiche della detrazione

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.Sono spese detraibili Ecobonus e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.
La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65%.

Interventi ammissibili

 Gli interventi che consentono di ottentere la detrazione fiscale del 65% (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) sono:

  •  gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione          
  •   gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione                       
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione           
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione          
  • gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria           
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (building automation) degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.            
  • gli interventi di riqualificazione energetica;           
  • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise Requisiti;           
  • l’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Tetti di spesa  detraibili al 65%

Il tetto di spesa massima detraibile con l’Ecobonus, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti, è:

  •     Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;  
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;   
  • Installazione di pannelli solari 60.000 euro;   
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

La condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale), purchè siano dotati di impianto di riscaldamento.
Si può applicare a negozi, abitazioni, laboratori, uffici, capannoni industriali, magazzini.

Adempimenti

Condizione per ottenere l’Ecobonus è rappresentata dall’invio telematico della scheda intervento all’Enea, allegando l’asseverazione, a firma di un tecnico, della rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite modalità telematica (sito Enea).
In alcuni casi, l’asseverazione di un professionista può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del rispetto dei requisiti di accesso all’incentivo. Nell’ipotesi di fruizione diretta della detrazione fiscale, nei casi per i quali l’asseverazione di un professionista può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, occorre vengano rispettati i prezzi minimi riportati dell’ allegato I del DL Requisiti Tecnici del 20 agosto 2020. In tutti gli altri casi sarà richiesta la verifica della congruità dei prezzi da parte di un tecnico abilitato che ne asseveri la sussistenza.
A seguito dell’entrata in vigore del DL Antifrodi nel caso di cessione del credito e sconto in fattura, vige l’obbligo di verifica della congruità dei prezzi, oltre all’apposizione del visto di conformità da parte del CAF o del commercialista

Bonus Casa

Gli interventi detraibili al 50% in base al Bonus Casa (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) sono:

  • Fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari), porte esterne, portoncini;           
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • Sostituzione o nuova installazione di impianto di climatizzazione invernale dotati di generatori a biomassa, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
Adempimenti

Nell’ipotesi di fruizione diretta della detrazione fiscale, nei casi per i quali l’asseverazione di un professionista può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, occorre vengano rispettati i prezzi minimi riportati dell’ allegato I del DL Requisiti 20 agosto 2020. In tutti gli altri casi sarà richiesta la verifica della congruità dei prezzi da parte di un tecnico abilitato che ne asseveri la sussistenza.
Non è necessario il visto di conformità.
A seguito dell’entrata in vigore del DL Antifrodi nel caso di cessione del credito e sconto in fattura, vige l’obbligo di verifica della congruità dei prezzi, oltre all’apposizione del visto di conformità da parte del CAF o del commercialista